Chiusura dei conti in capo alla «scissa parziale»
La scissa deve procedere a scritture di assestamento con la stessa natura di quelle effettuate con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio
La rilevazione contabile della scissione parziale nelle scritture della società scissa deve avere luogo in corrispondenza della data in cui l’operazione esplica i propri effetti contabili, la quale coincide inevitabilmente con quella di efficacia giuridica dell’operazione, essendo ammessa l’ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali solo in ipotesi di scissione totale.
Prima di procedere alla rilevazione contabile dello “scarico” del patrimonio scisso, la società scissa deve però procedere ad una serie di scritture di assestamento aventi la medesima natura e finalità di quelle di integrazione e rettifica che ogni anno vengono effettuate con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio, prima della chiusura dei relativi conti.
Infatti, nonostante ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41