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FISCO

Nei modelli 730 e REDDITI PF spazio al bonus Natale

In sede di dichiarazione l’indennità una tantum di 100 euro può essere fruita, se non erogata dal datore, o restituita se non spettante

/ Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO

Lunedì, 23 giugno 2025

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Una delle novità dei modelli dichiarativi 2025 riguarda la sezione V del quadro C del 730/2025 e del quadro RC del modello REDDITI PF 2025, denominata “Riduzione della pressione fiscale (trattamento integrativo e bonus tredicesima)”. Tale sezione è stata infatti integrata con i campi relativi all’indennità una tantum ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”).

La norma riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità una tantum di 100 euro per il solo 2024, che non concorre alla formazione del reddito. L’importo deve essere rapportato al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024 e i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2024).

Il lavoratore deve rispettare tre condizioni:
- avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024 (circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2024);
- avere un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR e dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 216/2023 (non opera la riduzione dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo dell’anno, prevista solo in relazione al trattamento integrativo);
- avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (art. 12 comma 2 del TUIR).

L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2024).
L’indennità poteva essere erogata assieme alla tredicesima mensilità del 2024, su richiesta del lavoratore. Invece, chi non ha ricevuto il bonus Natale dal proprio datore di lavoro (ad esempio, perché non lo ha richiesto oppure perché il rapporto di lavoro era cessato o il datore non ha la qualifica di sostituto d’imposta) può riceverlo in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025).

In particolare, in sede di dichiarazione dei redditi l’indennità viene rideterminata, ovverosia viene effettuato il ricalcolo dell’indennità in base ai dati certi relativi al 2024 (come il reddito complessivo o i giorni di lavoro). In tale sede il lavoratore può quindi fruire del bonus qualora non l’abbia ricevuto con la tredicesima oppure restituirlo in tutto o in parte qualora dovesse risultare non spettante o spettante in misura inferiore.

Operativamente, nella sezione V, rigo C14 del quadro C del modello 730/2025 (ovvero nel rigo RC14 del quadro RC del modello REDDITI PF 2025) occorre indicare:
- il reddito di lavoro dipendente nella colonna 5, vale a dire l’importo indicato nel punto 721 della Certificazione Unica 2025 (reddito di lavoro dipendente escluso quello derivante da trattamenti pensionistici);
- l’importo del bonus erogato al dipendente dal datore di lavoro in colonna 6, ovverosia l’importo indicato nel punto 723 della CU 2025;
- i giorni di lavoro dipendente nella colonna 8, vale a dire il numero di giorni di lavoro dipendente indicati nel punto 726 della CU 2025 per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR.

Occorre invece barrare la colonna 7 se il lavoratore deve restituire il bonus Natale ricevuto dal proprio datore di lavoro ma non spettante per assenza dei requisiti.
L’importo del bonus da erogare o da recuperare in sede di dichiarazione costituisce una componente positiva o negativa che rileva ai fini della determinazione dell’IRPEF e che trova la sua collocazione nel modello 730-3 o nel quadro RN del modello REDDITI PF 2025.

In particolare, in sede di liquidazione, viene evidenziato il bonus:
- spettante, nel rigo 65 del prospetto di liquidazione modello 730-3 del 730/2025 ovvero nel rigo RN44, colonna 1, del modello REDDITI PF 2025;
- riconosciuto in dichiarazione, nel rigo 66 del prospetto di liquidazione modello 730-3 del 730/2025 ovvero nel rigo RN44, colonna 2, del modello REDDITI PF 2025;
- non spettante, nel rigo 67 del prospetto di liquidazione modello 730-3 del 730/2025 ovvero nel rigo RN44, colonna 3, del modello REDDITI PF 2025, e quindi da restituire.

L’importo dell’indennità risultante dalla dichiarazione verrà computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF, mediante un incremento del saldo IRPEF da versare (o da trattenere in busta paga) o una decurtazione del credito IRPEF da utilizzare in compensazione o da rimborsare.

In ultimo, si ricorda che nella dichiarazione precompilata il lavoratore troverà il bonus riconosciuto dal datore di lavoro nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025. Se il datore di lavoro non ha erogato il bonus e ha compilato i campi 721 (riferito al reddito) e 726 (riferito ai giorni) della CU, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il bonus (FAQ Agenzia delle Entrate 18 aprile 2025).

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