Il trasferimento d’azienda mediante permute «neutrali»
Il regime di neutralità fiscale è applicabile in capo al soggetto che dà in permuta l’azienda, mentre è escluso per il soggetto che la riceve
Il trasferimento di un complesso aziendale può essere attuato anche mediante un’operazione di tipo permutativo, ossia una cessione a titolo oneroso il cui corrispettivo è costituito da altro bene o servizio, anziché da una somma di denaro.
In questo caso, ai fini della quantificazione del corrispettivo, da confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda data in permuta, per la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza realizzata, trova in linea generale applicazione il disposto del comma 2 dell’art. 9 del TUIR, ai sensi del quale il corrispettivo si intende pari al valore normale dei beni e dei servizi ricevuti in cambio. Ciò detto, va sottolineato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del TUIR, se un’operazione di tipo permutativo interessa ...
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