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NOTIZIE IN BREVE

Pubblicati gli enti beneficiari di contributi per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo

/ REDAZIONE

Martedì, 9 novembre 2010

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Sulla G.U. n. 262 di oggi, è stato pubblicato il DM 28 ottobre 2010, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze individua i beneficiari dei contributi statali di cui all’art. 13, comma 3-quater del DL 112/2008, conv. L. 133/2008, che aveva istituito presso lo stesso Ministero il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo era stata stabilita in 60 milioni di euro per l’anno 2009, 30 milioni per l’anno 2010 e 30 milioni per l’anno 2011.
I contributi sono diretti a risanamento, recupero dell’ambiente e sviluppo economico dei relativi territori.

Gli enti interessati sono riportati nell’allegato elenco 1.
I soggetti di diritto pubblico che rientrano nell’elenco sono tenuti a compilare un’attetazione conforme all’allegato modello A, mentre quelli non di diritto pubblico un’attestazione conforme all’allegato modello B. Le attestazioni devono essere trasmesse al Dipartimento della regioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma - esclusivamente con raccomandata a.r. ed entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del DM in Gazzetta.
Il Dipartimento della regioneria generale dello Stato provvederà, poi, nel corso dell’esercizio finanziario 2010, alla conseguente erogazione in favore degli enti delle quote di finanziamento, compatibilmente con i tempi a disposizione per l’emanazione dei relativi titoli di spesa. I contributi per i quali il Dipartimento non ha potuto provvedere alla relativa erogazione, devono inoltre intendersi revocati.

Gli enti che hanno regolarmente provveduto agli adempimenti in relazione ai quli è stata disposta l’erogazione, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato, devono inviare al Dipartimento una relazione conclusiva. (Redazione)

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