Fusione con indebitamento, le specificità della procedura rafforzata
L’obiettivo è quello di fornire un’adeguata informazione sulla sostenibilità finanziaria dell’operazione da parte della società incorporante
Nel caso di fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento per le quali risulti applicabile la speciale disciplina procedurale prevista dall’art. 2501-bis c.c. (si veda “Procedura «rafforzata» per la fusione con indebitamento” del 2 dicembre scorso), si rende necessario osservare quanto segue:
- il progetto di fusione, oltre alle “ordinarie” informazioni richieste dall’art. 2501-ter c.c., deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
- la relazione accompagnatoria degli amministratori, oltre alle “ordinarie” informazioni richieste dall’art. 2501-quinquies c.c., deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e ...
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