Cessione di leasing immobiliari: sopravvenienza attiva più «leggera»
L’Agenzia precisa che occorre garantire la sostanziale equivalenza con la determinazione della plusvalenza da cessione del bene in proprietà
Nell’ambito delle risposte fornite in occasione di Telefisco 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione di un contratto di leasing avente ad oggetto fabbricati strumentali.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 88, comma 5, del TUIR, detta sopravvenienza risulta pari al valore normale del bene, assunto (secondo quanto chiarito dalla CM 3 maggio 1996 n. 108, § 6.11) al netto della somma dei due seguenti aggregati, opportunamente attualizzati:
- i canoni relativi alla residua durata del contratto;
- il prezzo stabilito per il riscatto.
Tenuto conto delle limitazioni alla deducibilità della quota capitale dei canoni di leasing immobiliare previste dall’art. 36, commi 7 e 7-bis del DL 223/2006 (conv. L.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41