Cumulo degli incarichi: il controllo disciplinare non può pesare sugli Ordini
Gentile Direttore,
dopo aver letto sulle pagine del tuo quotidiano gli interventi sulla questione relativa al cumulo degli incarichi di Luciano Berzè, Consigliere nazionale con delega ai princìpi contabili e ai sistemi di controllo e revisione, e di alcuni Presidenti di Ordini locali, mi auguro possa dare spazio a queste poche righe per consentire di esprimere la mia opinione sul tema, che credo sia quella della stragrande maggioranza degli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
Innanzitutto, devo sottolineare che personalmente ero favorevole all’introduzione di un limite al cumulo degli incarichi sindacali nelle società non quotate, così come sostenuto dall’UNGDCEC, che sull’argomento aveva intrapreso una significativa iniziativa invitando i colleghi a trasmettere una mail al CNDCEC; l’invito a considerare il limite era stato avanzato anche in occasione dell’Assemblea dei Presidenti del luglio scorso, ma alla fine si è dovuto prendere atto che il CNDCEC è rimasto sordo a tutte le sollecitazioni pervenutegli.
Credo che il CNDCEC, molto attento verso tutte le iniziative miranti a tutelare e promuovere l’immagine del commercialista, abbia perso una grande occasione per dimostrare all’opinione pubblica che la nostra categoria, anziché essere sensibile al numero delle poltrone, è propensa a privilegiare la qualità e la professionalità delle prestazioni eseguite a tutela dell’interesse dei terzi, obiettivi perseguibili solo con una disponibilità di tempo adeguata al delicato compito assegnato (in contraddizione proprio con la recente campagna del CNDCEC “I Commercialisti. Utili al Paese”, ove espressamente viene evidenziato che “non ci interessa una poltrona”).
Fatta questa premessa, non posso che condividere le perplessità manifestate dai colleghi Presidenti sul numero di Eutekne.info di venerdì 11 marzo (si veda “Limite al cumulo degli incarichi, i Presidenti: «Servono criteri certi»”) in merito alla definizione dei criteri da seguire per l’attività di controllo disciplinare demandata agli Ordini territoriali.
Francamente, “scaricare” anche questo adempimento sugli Ordini locali mi sembra ingeneroso, soprattutto ove si tenga conto che la sola applicazione delle linee guida nell’azione disciplinare in materia di obbligo formativo rischierà di ingessare le attività dei Consigli alle prese con un numero enorme di procedimenti aperti, per i quali dovranno rispettarsi tutte le formalità richieste, senza semplificazioni ed eccezione alcuna.
Quindi, non vorrei che una volta introdotto dall’alto il principio della derogabilità alla soglia critica dei venti incarichi, peraltro non gradita dalla base della categoria, il problema della valutazione della capacità di svolgere professionalmente un numero di incarichi superiore a detta soglia critica rimanga del solo Ordine territoriale, che non ha certamente a disposizione standard oggettivi cui riferirsi per valutare l’eventuale violazione delle norme deontologiche.
Come già affermato da altri Presidenti, non solo sulle pagine di questo quotidiano, ma anche in occasione dell’ultima Assemblea del 2 febbraio scorso, sarebbe opportuno che in futuro l’azione del CNDCEC fosse improntata a un maggior coinvolgimento degli Ordini territoriali nelle scelte strategiche e fondamentali per la categoria e che vi fosse, altresì, una maggiore sensibilità nei confronti delle innumerevoli attività che, oramai con cadenza giornaliera, a livello locale i Consigli degli Ordini devono affrontare senza gli strumenti e le risorse necessarie.
Mario Tagarelli
Presidente ODCEC di Taranto
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