Falso «deposito» di beni aziendali a rischio bancarotta per distrazione
Il dolo generico, inoltre, è sufficiente per la bancarotta documentale
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 7 marzo 2011 n. 8820, ha precisato che:
- integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 del RD 267/42) la condotta dell’amministratore di una società che “deposita” beni strumentali all’attività aziendale presso altra società approfittando di un rapporto di collaborazione con quest’ultima;
- l’elemento soggettivo necessario per l’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (ex artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 del RD 267/42) è il dolo generico.
Nel caso di specie, l’amministratore di una srl, dichiarata fallita l’8 luglio 2002, veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per le fattispecie sopra ricordate, avendo distratto
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