Amministratori con poche tutele nelle società partecipate da enti pubblici
Il mutamento della «maggioranza politica» è giusta causa di revoca
Ai sensi dell’art. 2449 c.c., se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci in questione, o i componenti del consiglio di sorveglianza, possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Quest’ultima precisazione crea notevoli problemi interpretativi in relazione al diritto al risarcimento del danno spettante all’amministratore revocato senza giusta causa ai sensi dell’art.
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