Bonus investimenti «allargati» alle migliorie su beni di terzi
Secondo la giurisprudenza, possono fruire del «bonus aree svantaggiate» anche gli investimenti classificabili tra le immobilizzazioni immateriali
Ad avviso della C.T. Reg. Roma 29 marzo 2011 n. 66/2/11, l’agevolazione di cui all’art. 8 della L. 388/2000 spetta per gli investimenti che comportano un miglioramento significativo e quantificabile sui beni di terzi, anche se classificabili tra le immobilizzazioni immateriali. Si tratta di un principio che pare avere rilevanza generale e, quindi, applicabile anche ad altre agevolazioni sugli investimenti, compresa la Tremonti-ter.
Gli investimenti realizzati in aree svantaggiate sono stati oggetto di diverse disposizioni istitutive di crediti d’imposta a favore delle imprese. Ai sensi dell’art. 8 della L. 388/2000, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nuovi investimenti è attribuito un credito d’imposta. Per nuovi investimenti, continua ...
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