Postergati anche i finanziamenti tramite «parti correlate»
L’identità di interessi economici e processi decisionali consente di imputare l’operazione a un soggetto diverso da quello che l’ha effettuata
La disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci di srl rispetto al rimborso degli altri creditori sociali si applica, in presenza dei prescritti presupposti normativi, anche nel caso in cui i finanziamenti siano stati erogati da parti correlate o comunque riconducibili ai soci. Nell’ambito di un concordato preventivo, i finanziatori postergati possono essere soddisfatti solo dopo l’estinzione degli altri crediti, salvo che non si proponga un concordato per classi e risulti il consenso degli altri creditori.
A stabilirlo è il decreto 16 maggio 2011 del Tribunale di Padova, con il quale è stato dichiarato inammissibile il concordato preventivo proposto da una srl in liquidazione (Alfa srl) nel quale, tra i crediti chirografari da soddisfare in misura variabile fra il 5% ...
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