Prestiti tra società a rischio bancarotta
In presenza di una difficile situazione economica si accetta il rischio del depauperamento del patrimonio sociale
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42) non è necessario il dolo specifico (finalità di ingiusto profitto proprio o altrui o di pregiudizio dei creditori), essendo sufficiente il dolo generico insito nella consapevole volontà del fatto distrattivo, implicante di per sé l’accettazione della conseguenza tipica della condotta ovvero la sottrazione dei beni alla garanzia della massa dei creditori. Questo atteggiamento psicologico è configurabile nella forma del dolo eventuale quando, in presenza di una situazione economica tale da rendere prospettabile il fallimento, si assumono iniziative che, seppure finalizzate alla continuazione dell’impresa (nel caso di specie concessione
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