Clausola di drag-along solo all’unanimità
L’inserimento nello statuto richiede il consenso di tutti i soci, in particolare dei soci di minoranza
La clausola di drag-along (o clausola di trascinamento) può essere inserita nello statuto solo con il consenso di tutti i soci e, in particolare, dei soci di minoranza (soci “forzabili”); essa, infatti, non è riconducibile alle clausole recanti meri vincoli alla circolazione delle azioni, risultando fondata su un congegno di vendita forzosa delle azioni di minoranza ad iniziativa del solo socio di maggioranza.
A precisarlo è il Tribunale di Milano nel provvedimento del 24 marzo 2011.
La clausola di drag-along (o di bring-along o clausola di trascinamento o di potere di co-vendita) configura in capo al socio (o ai soci) di maggioranza il potere di alienare, contestualmente alla loro partecipazione sociale, anche quella che fa capo ai soci di minoranza. Essa risponde all’esigenza ...
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