Bancarotta fraudolenta: pene accessorie nei limiti della reclusione
La soluzione evita irragionevoli sproporzioni rispetto alla pena principale
Ai sensi dell’art. 216, comma 4 del RD 267/42, salve le altre pene accessorie previste dal codice penale, la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa, in capo all’imprenditore, “per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”. Analogamente, l’art. 217, comma 3 del RD 267/42, sancisce che, sempre fatte salve le altre pene accessorie previste dal codice penale, la condanna per bancarotta semplice importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a due anni”.
Si tratta di due ...
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