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IMPRESA

Studi associati, credito concorsuale non sempre chirografario

La qualificazione privilegiata non può essere esclusa a priori, determinante il carattere personale della prestazione fornita

/ Michele BANA

Lunedì, 19 settembre 2011

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L’ammissione allo stato passivo esecutivo del fallimento, ovvero l’inclusione nell’elenco dei creditori del concordato preventivo, dei crediti maturati dal professionista del debitore deve essere effettuata sulla base dell’art. 2751-bis c.c., che riconosce la soddisfazione prioritaria – rispetto ai debiti chirografari, ferma restando la preferenza delle spese prededucibili e dei crediti di ordine e grado superiore (art. 2777 c.c.) – dei crediti di lavoro.

In particolare, il comma 2 della disposizione riconosce la natura privilegiata dei crediti professionali, limitatamente a quelli relativi agli onorari degli ultimi due anni di prestazione, a nulla rilevando il periodo trascorso dalle stesse alla data del provvedimento giudiziale di apertura della procedura (sentenza

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