Studi associati, credito concorsuale non sempre chirografario
La qualificazione privilegiata non può essere esclusa a priori, determinante il carattere personale della prestazione fornita
L’ammissione allo stato passivo esecutivo del fallimento, ovvero l’inclusione nell’elenco dei creditori del concordato preventivo, dei crediti maturati dal professionista del debitore deve essere effettuata sulla base dell’art. 2751-bis c.c., che riconosce la soddisfazione prioritaria – rispetto ai debiti chirografari, ferma restando la preferenza delle spese prededucibili e dei crediti di ordine e grado superiore (art. 2777 c.c.) – dei crediti di lavoro.
In particolare, il comma 2 della disposizione riconosce la natura privilegiata dei crediti professionali, limitatamente a quelli relativi agli onorari degli ultimi due anni di prestazione, a nulla rilevando il periodo trascorso dalle stesse alla data del provvedimento giudiziale di apertura della procedura (sentenza
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41