Minusvalenze superiori ai 50mila euro, obbligo di comunicazione
L’adempimento, strumentale al riconoscimento della relativa deducibilità, deve essere assolto entro il 14 novembre
I soggetti titolari di reddito d’impresa (contribuenti IRES, snc, sas e imprenditori individuali) che, nel periodo d’imposta 2010, hanno realizzato minusvalenze oppure altre differenze negative di importo superiore a 50mila euro, derivanti da una o più operazioni su azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati (italiani o esteri), sono tenuti ad osservare l’incombente prescritto dall’art. 5-quinquies, comma 3, del DL n. 203/2005. La disposizione in parola subordina la rilevanza fiscale di tali componenti negative – individuate dall’art. 109, comma 3-bis, del TUIR (provvedimento direttoriale del 29 marzo 2007) – a un’apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41