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FISCO

Minusvalenze superiori ai 50mila euro, obbligo di comunicazione

L’adempimento, strumentale al riconoscimento della relativa deducibilità, deve essere assolto entro il 14 novembre

/ Greta POPOLIZIO

Martedì, 4 ottobre 2011

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I soggetti titolari di reddito d’impresa (contribuenti IRES, snc, sas e imprenditori individuali) che, nel periodo d’imposta 2010, hanno realizzato minusvalenze oppure altre differenze negative di importo superiore a 50mila euro, derivanti da una o più operazioni su azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati (italiani o esteri), sono tenuti ad osservare l’incombente prescritto dall’art. 5-quinquies, comma 3, del DL n. 203/2005. La disposizione in parola subordina la rilevanza fiscale di tali componenti negative – individuate dall’art. 109, comma 3-bis, del TUIR (provvedimento direttoriale del 29 marzo 2007) – a un’apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione

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