Salve le presunzioni bancarie per i professionisti
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla C.T. Prov. di Pescara
Con l’ordinanza n. 318, emessa il 21 novembre scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 comma 1 secondo periodo del DPR 600/73 (così come modificato dall’art. 1 comma 402 della L. 311/2004), relativo alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie per i professionisti.
Il tutto aveva preso avvio dalla C.T. Prov. di Pescara, la quale sosteneva che tale norma si ponesse in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non prevedeva che la presunzione da essa introdotta – secondo cui i prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati integrano compensi professionali – “si applichi ai compensi percepiti nell’esercizio di arti e professioni ...
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