Somme trasferite dalla società di leasing alla curatela fallimentare senza IVA
Lo ritiene possibile la circ. 4 di Assilea, in relazione alle somme trasferite a seguito della riallocazione del bene
L’Assilea, con la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012, ha fornito indicazioni alle proprie associate circa il trattamento fiscale del leasing in caso di fallimento dell’utilizzatore. L’associazione fa presente che, con l’art. 72-quater L. fall., il legislatore ha disciplinato la sorte dei contratti di locazione finanziaria pendenti alla data di dichiarazione del fallimento, stabilendo che, in caso di scioglimento del contratto, la società di leasing ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuta a restituire al fallimento l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla ricollocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale nei confronti del cliente fallito. È ragionevole ritenere che tale disciplina sia applicabile anche nel ...
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