I contrasti tra soci «paritari» sciolgono la società
Prima della nomina giudiziale del liquidatore, occorre sempre la convocazione di una specifica assemblea
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nel provvedimento del 10 giugno 2011, ha affrontato diverse questioni interessanti in materia scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
Con riguardo alla causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea (art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.), ad esempio, viene precisato come essa si verifichi quando insanabili contrasti tra i soci impediscono all’organo collegiale la formazione di una maggioranza idonea ad assumere le decisioni essenziali per la vita della società. Deve trattarsi di una stabile e irreversibile incapacità dell’assemblea di assolvere alle proprie funzioni; circostanza che può emergere anche da oggettivi dati di litigiosità giudiziale e dal blocco delle funzioni essenziali dell’assemblea medesima. ...
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