ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Sanzione doppia per chi omette gli studi di settore

Il nuovo sistema, così come modificato dal DL 98/2011, prevede una fattispecie sanzionatoria fissa e una proporzionale

/ Alessandro BORGOGLIO

Venerdì, 11 maggio 2012

x
STAMPA

download PDF download PDF

Le recenti modifiche normative alla disciplina degli studi di settore hanno innovato il quadro delle sanzioni applicabili, introducendo un nuovo sistema basato su due fattispecie sanzionatorie: una fissa e una proporzionale. Come noto, in caso di infedele dichiarazione, si applica ordinariamente la sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle maggiori imposte dovute, ai sensi degli artt. 1 (imposte sul reddito), comma 2, e 5 (IVA), comma 4, del DLgs. 471/1997, nonché, ai fini IRAP, dell’art. 32, comma 2, del DLgs. 446/1997. Dal 1° gennaio 2007, però, è previsto che la misura di tale sanzione sia aumentata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU