Nell’omesso versamento IVA, l’«illiquidità» esclude il reato
La mancanza di liquidità e le difficoltà economiche escludono la configurabilità dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie
L’omesso versamento dell’IVA per importi superiori a 50.000 euro in relazione ad un unico periodo d’imposta non costituisce reato se il soggetto inadempiente, ma che ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate un piano di rientro, è costretto ad evadere a causa delle gravi difficoltà economiche e della situazione di “illiquidità” nella quale si è venuto a trovare. In tal caso, infatti, deve reputarsi carente il necessario elemento soggettivo.
A stabilirlo è il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze in una sentenza del 10 agosto 2012, riprendendo alcuni orientamenti di giudici di merito (risalenti) e della dottrina relativi all’omesso versamento di ritenute, che, tuttavia, hanno avuto scarsa considerazione in sede di legittimità.
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