L’agevolazione prima casa resta se l’acquirente rinuncia all’usufrutto
La Corte di Cassazione esclude la decadenza in ipotesi di rinuncia all’usufrutto da parte di uno degli acquirenti
La rinuncia all’usufrutto, non costituendo un atto traslativo, non determina la decadenza dall’agevolazione prima casa.
Questo, in breve, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 22244, depositata ieri.
Sebbene l’ordinanza non fornisca tutti gli elementi per ricostruire il caso di specie, si desume dal testo della pronuncia che alcuni contribuenti avessero acquistato un immobile in comproprietà e, successivamente, uno di essi avesse rinunciato all’usufrutto. A seguito di tale atto di rinuncia, l’Agenzia delle Entrate riteneva si fosse perfezionata la decadenza dall’agevolazione goduta sull’atto di acquisto e richiedeva la maggiore imposta di registro. A seguito di ricorso del contribuente, la Commissione regionale
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