Merci comunitarie in lavorazione senza obbligo di registro
Non può trattarsi di acquisto intracomunitario, se il contribuente dimostra il transito a titolo non traslativo di tali beni
L’omessa istituzione del registro di carico e scarico dei beni in lavorazione provenienti dai Paesi comunitari comporta la sola irrogazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo di tenuta di tale registro; il Fisco, in tal caso, non può considerare la merce proveniente da un Paese comunitario per la sola lavorazione in Italia come un acquisto intracomunitario, se il contribuente fornisce la documentazione attestante il transito a titolo non traslativo di tali beni. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Cuneo, con la sentenza n. 145 dell’8 novembre 2012.
L’art. 50, comma 5, del DL 331/1993 prevede che i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi, di ...
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