L’accettazione della fattura elettronica serve solo al destinatario
Per l’emittente, la fattura si considera elettronica nel caso in cui venga emessa e ricevuta in formato elettronico
L’art. 1, comma 325, lett. d) della legge di stabilità 2013, di recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2010/45/UE, ha apportato significative modifiche all’art. 21 del DPR 633/72 in materia di fatturazione delle operazioni con effetto dallo scorso 1° gennaio 2013.
In tale contesto, il secondo periodo del comma 1 del predetto art. 21 contiene una nuova definizione di fattura elettronica, intendendosi per tale “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”. Successivamente, l’ultimo periodo dello stesso comma 1 dell’art. 21 dispone che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della ...
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