Il documento di trasporto elettronico è prova della cessione intracomunitaria
Lo chiarisce la ris. 19 dell’Agenzia, aggiungendo che va conservato assieme a fatture di vendita, rimessa bancaria, INTRASTAT e contratti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19 di ieri, 25 marzo 2013, conferma l’obbligo, da parte dell’operatore nazionale, di provare l’avvenuta cessione intracomunitaria a giustificazione del mancato addebito dell’IVA in fattura, conservando a supporto tutta la documentazione già prevista nella precedente risoluzione n. 345/2007.
In particolare, laddove il cedente non abbia provveduto direttamente al trasporto e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, come può verificarsi nelle cessioni con clausola “franco fabbrica”, costituiscono validi mezzi di prova sia il documento di trasporto CMR elettronico, sia le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore idonee a dimostrare il trasferimento della merce al di fuori del territorio
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