In appello non sempre è possibile produrre «nuovi» documenti
La Cassazione non è univoca nell’ammettere i documenti se in primo grado non è stato rispettato il termine
L’art. 58 del DLgs. 546/92 ha, sin dalla sua entrata in vigore, suscitato polemiche relative al suo ambito applicativo. Il comma secondo stabilisce che in appello è sempre fatta salva la possibilità di produrre nuovi documenti.
Detta locuzione si profila differente rispetto a ciò che avviene nel processo civile ove, all’art. 345, il Legislatore ammette in appello la produzione di nuovi documenti solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre nei pregressi gradi di giudizio per causa ad essa non imputabile.
Ora, come rilevato in un precedente intervento (si veda “Allargata la produzione di documenti in appello” del 27 dicembre 2010), varie volte la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel contenzioso tributario, l’art. 58 prima richiamato legittima le parti ...
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