È reato ostacolare i controlli della COVISOC
Anche la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio svolge funzioni pubblicistiche che, se ostacolate, portano al reato di cui all’art. 2638 c.c.
È suscettibile di integrare la fattispecie di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza anche l’intralcio all’attività posta in essere dalla Commissione di Vigilanza sulla Società di Calcio professionistiche (Co.Vi.So.C.), soggetto che presenta natura pubblicistica sia quando abbia compiti di verifica della destinazione e dell’utilizzo di fondi pubblici provenienti dal CONI, sia quando assolve ai compiti di verifica dei bilanci delle società di calcio iscritte o iscrivende a campionati professionistici.
Sono queste le indicazioni che emergono dalla lettura della sentenza 27 giugno 2013 n. 28164 della Corte di Cassazione.
Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è ente di diritto pubblico ai sensi del DLgs. 23 luglio 1999 n. 242. ...
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