Cumulo giuridico «complicato» per le sanzioni sugli intermediari
Desta perplessità l’opinione dell’Agenzia delle Entrate sull’esclusiva applicabilità della L. 689/81
L’art. 7-bis del DLgs. 241/97 prevede una specifica sanzione nei confronti degli intermediari abilitati come conseguenza della tardiva/omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP e dei sostituti d’imposta.
In tal caso, al professionista viene irrogata una sanzione pari a un ammontare che può variare da 516 a 5.165 euro.
Come prevede l’art. 39 del DLgs. 241/97, si applicano, “in quanto compatibili”, le disposizioni contenute nel DLgs. 472/97, quindi, in primis, la definizione agevolata delle sanzioni nonché il ravvedimento operoso.
Sovente può accadere che il professionista, magari per un errore a lui imputabile nell’utilizzo del sistema telematico, invii le dichiarazioni in ritardo, e che le dichiarazioni siano contenute in diversi ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41