Sospensione e accertamento del rimborso di pari passo
La Cassazione afferma che nel ricorso contro la sospensione occorre anche dimostrare la debenza del credito
Nel momento in cui il contribuente domanda un rimborso di imposte, il Fisco può opporre un diniego espresso o tacito, ma può anche emanare un provvedimento di sospensione. Detto atto può essere formato ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/72, dell’art. 23 del DLgs. 472/97 e dell’art. 69 del regio decreto 2440/23, a seconda dei presupposti che sussistono nella specie.
Con la sentenza 19755/2013, la Corte di Cassazione ha affermato principi fondamentali in tema di ricorso contro il provvedimento di sospensione, che incidono sulle modalità di stesura dell’impugnazione. Nonostante essi siano inerenti a un provvedimento ex art. 23 del decreto sulle sanzioni, non sembrano sussistere ragioni per non estendere quanto detto alle altre tipologie di sospensione.
Per prima cosa,
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