Il redditometro, in sé, non basta a fornire la prova contro il contribuente
Confermato l’orientamento dei giudici di legittimità, in base al quale tale strumento è un esempio di accertamento standardizzato
La sentenza 146/1/13 della C.T. Prov. di Bari costituisce un esempio di applicazione coerente con i principi e la giurisprudenza più attuale della Corte di Cassazione in materia di redditometro.
Il fatto era semplice: il contribuente, pensionato e coniugato con una pensionata, risultava in possesso (nel 2008) di un’autovettura di 20 cavalli fiscali immatricolata nel 2003 e di una seconda casa di 40 mq. Per questo motivo non era congruo rispetto ai dati del redditometro. Invitato a fornire chiarimenti in contraddittorio, egli allegava che la moglie contribuiva con la sua pensione alle spese e che disponeva di titoli di credito, depositati in banca e tassati con ritenuta alla fonte, per un importo più che congruo al reddito accertato.
L’Ufficio emetteva comunque l’accertamento ...