Niente contributi previdenziali sulle liti condonate
L’adesione alla definizione delle liti pendenti impedisce la formazione di un atto definitivo che attesti un maggior imponibile contributivo
Nessuna contribuzione previdenziale è dovuta in relazione alle pretese fiscali che sono state oggetto della definizione delle liti pendenti in base all’art. 39 comma 12 del DL 98/2011. Questa è l’interessante conclusione cui giunge il Tribunale di Lucca (sezione Lavoro), con la sentenza del 5 dicembre scorso n. 608/2013.
La pronuncia mette un punto fermo, favorevole al contribuente, relativamente ad una questione sulla quale né l’Agenzia delle Entrate, né l’INPS si erano espresse chiaramente.
La problematica attiene alla sorte dei contributi previdenziali computati sui maggiori redditi accertati con avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi in cui il contenzioso avente ad oggetto detto atto sia stato definito ai sensi dell’art. 39 comma 12 ...
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