La procura a vendere beni sociali non condanna l’amministratore dimissionario
Secondo la Suprema Corte, la condotta, anche in assenza di iniziative volte al recupero, può costituire al massimo indizio e non prova di distrazione
Il rilascio di una procura a vendere beni della società pochi giorni prima della cessazione dalla carica di amministratore, ed alcuni mesi prima del fallimento della stessa, non è condotta di per sé sufficiente all’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione; ciò, in particolare, nel caso in cui sia esclusa la prosecuzione della gestione in qualità di amministratore di fatto e non sia concretamente accertato l’esito effettivo dell’iniziativa commerciale intrinsecamente non anomala.
Sono queste le indicazioni di maggiore interesse desumibili dalla sentenza di ieri, 16 gennaio 2014, n. 1713 della Corte di Cassazione.
Tizio, amministratore della Alfa srl fallita, veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per: bancarotta fraudolenta patrimoniale ...