Sulla partecipazione alla frode IVA, prova a carico del cliente rigorosa
L’onere delle prova, di frode e consapevolezza e/o colpa del cliente, incombe sull’Amministrazione finanziaria
La sentenza 239/2014 della Cassazione concerne, ancora una volta, la fattispecie della “responsabilità” del cliente per le frodi IVA del fornitore, formula alcune premesse molto apprezzabili, ma giunge a conclusioni che paiono da meditare con attenzione.
Le premesse sono quelle note: il diritto alla detrazione dell’IVA a monte è la regola; l’eccezione si giustifica solo quando vi è consapevole partecipazione alla frode (il cliente sapeva) o colpa (il cliente doveva sapere).
La sentenza aggiunge una connotazione ulteriore, più originale, e molto apprezzabile: quando si tratta di valutare se il cliente poteva sapere, si devono valutare tutte le circostanze concrete, comprese le caratteristiche del rapporto e la “professionalità” esigibile dal cliente, secondo ...
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