Rimborso IRAP con valore «cumulativo» ai fini del reclamo
I giudici respingono la tesi delle Entrate, secondo cui sarebbe necessario vagliare il singolo periodo d’imposta
L’aspetto che consente di verificare se un atto possa essere considerato reclamabile o ricorribile è il suo valore, posto che solamente per i provvedimenti di valore sino a 20.000 euro c’è obbligo di reclamo.
Detto valore si calcola ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 546/92, per cui si vaglia la sola imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi.
Nelle liti di rimborso, viene da dire che bisognerebbe verificare il quantum richiesto dal contribuente.
In un precedente articolo (si veda “La mediazione fiscale complica le liti sui rimborsi IRAP” del 22 maggio 2013) avevamo criticato la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa con la circolare 9 del 2012, secondo cui il valore si sarebbe dovuto determinare valutando l’imposta richiesta per ...
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