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IMPRESA

Responsabilità 231 anche senza vantaggi

La precisazione resa dalla Suprema Corte al contempo restringe la portata del profitto assoggettabile a confisca

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 5 marzo 2014

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Per configurare la responsabilità dell’ente ex DLgs. 231/2001 è sufficiente che la condotta dell’autore del reato presupposto tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l’interesse di quest’ultimo (indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio). Il profitto confiscabile, ex art. 19 del DLgs. 231/2001, deve corrispondere ad un mutamentomateriale”, “attuale” e “di segno positivo” della situazione patrimoniale del suo beneficiario, determinato dal reato attraverso la creazione, la trasformazione o l’acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica.
Sono queste le principali precisazioni rese dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10265 di ieri.

Ai sensi ...

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