Responsabilità 231 anche senza vantaggi
La precisazione resa dalla Suprema Corte al contempo restringe la portata del profitto assoggettabile a confisca
Per configurare la responsabilità dell’ente ex DLgs. 231/2001 è sufficiente che la condotta dell’autore del reato presupposto tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l’interesse di quest’ultimo (indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio). Il profitto confiscabile, ex art. 19 del DLgs. 231/2001, deve corrispondere ad un mutamento “materiale”, “attuale” e “di segno positivo” della situazione patrimoniale del suo beneficiario, determinato dal reato attraverso la creazione, la trasformazione o l’acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica.
Sono queste le principali precisazioni rese dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10265 di ieri.
Ai sensi ...