Incostituzionalità del reclamo «spendibile» per i rapporti non esauriti
Se sono ancora pendenti i termini, è necessario presentare appello contro la sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso
Come messo in evidenza su Eutekne.info (si veda “Incostituzionale l’inammissibilità del ricorso per «salto» della mediazione” del 17 aprile 2014), la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 17-bis comma 2 del DLgs. 546/92, ove, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla L. 147/2013, prevede che l’omessa presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso.
I giudici hanno anche colto l’occasione per precisare che “con riguardo ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile il censurato comma 2 dell’art. 17-bis nel suo testo originario, per effetto della presente decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale, l’eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe
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