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Incostituzionalità del reclamo «spendibile» per i rapporti non esauriti

Se sono ancora pendenti i termini, è necessario presentare appello contro la sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 18 aprile 2014

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Come messo in evidenza su Eutekne.info (si veda “Incostituzionale l’inammissibilità del ricorso per «salto» della mediazione” del 17 aprile 2014), la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 17-bis comma 2 del DLgs. 546/92, ove, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla L. 147/2013, prevede che l’omessa presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso.

I giudici hanno anche colto l’occasione per precisare che “con riguardo ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile il censurato comma 2 dell’art. 17-bis nel suo testo originario, per effetto della presente decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale, l’eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe

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