Niente ACE per i titolari di reddito d’impresa assoggettati a fallimento
Con amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, esclusione solo se è impossibile il risanamento con continuità dell’esercizio di impresa
L’Amministrazione finanziaria, con la circ. 12/2014, ha fornito una serie di precisazioni in ordine all’applicazione della deduzione ACE, introdotta dall’art. 1 del DL 201/2011, così come attuata dal DM 14 marzo 2012, pari al 3% nel 2013 (UNICO 2014), da applicarsi agli incrementi patrimoniali dei soggetti IRES o del patrimonio netto contabile degli IRPEF (si veda “Esclusione «limitata» dei conferimenti ad altre società del gruppo dalla base ACE” del 24 maggio). In tale sede, ci soffermiamo sulle osservazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate in merito al presupposto soggettivo dell’agevolazione, rappresentato dalle società e dagli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (spa, srl, sapa, ecc.), nonché da quelli esteri ...
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