Nella confisca di prevenzione, proventi dell’evasione fiscale indeducibili
Le Sezioni Unite precisano che rilevano anche tali proventi per individuare il presupposto della sproporzione tra beni posseduti e attività economiche
Ai fini della c.d. confisca di prevenzione, di cui al vigente art. 24 del DLgs. 159/2011 (già art. 2-ter della L. 575/1965), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto socialmente pericoloso, deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale. In pratica, i proventi dell’evasione fiscale non sono deducibili al fine di giustificare la sproporzione. A precisarlo sono le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 29 luglio 2014 n. 33451.
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DLgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona socialmente pericolosa non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, ...
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