Definizione agevolata delle sanzioni anche solo parziale
La Provinciale di Milano riconosce il diritto di definire solo una o più sanzioni contestate nell’accertamento
È noto che il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento o da un atto di contestazione delle sanzioni possa definire al terzo queste ultime e, nel caso dell’accertamento, procedere con il contenzioso sull’imposta (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97).
Una questione che si pone nella prassi consiste nello stabilire se la definizione possa ammettersi con riferimento solo ad una o più violazioni contestate, in luogo di quella totale.
In effetti, negli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97 la norma non richiede l’accettazione integrale dei rilievi a titolo sanzionatorio, cosa che avviene ad esempio nell’adesione al “PVC”, all’invito al contraddittorio o nell’acquiescenza (artt. 5-bis, 5 comma 1-bis e 15 del DLgs. 218/97), ove la definizione del contribuente,
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