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Definizione agevolata delle sanzioni anche solo parziale

La Provinciale di Milano riconosce il diritto di definire solo una o più sanzioni contestate nell’accertamento

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 29 agosto 2014

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È noto che il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento o da un atto di contestazione delle sanzioni possa definire al terzo queste ultime e, nel caso dell’accertamento, procedere con il contenzioso sull’imposta (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97).
Una questione che si pone nella prassi consiste nello stabilire se la definizione possa ammettersi con riferimento solo ad una o più violazioni contestate, in luogo di quella totale.

In effetti, negli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97 la norma non richiede l’accettazione integrale dei rilievi a titolo sanzionatorio, cosa che avviene ad esempio nell’adesione al “PVC”, all’invito al contraddittorio o nell’acquiescenza (artt. 5-bis, 5 comma 1-bis e 15 del DLgs. 218/97), ove la definizione del contribuente,

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