Legittimazione «esclusiva» del contribuente in concordato preventivo
Non esiste nel concordato una norma analoga all’art. 43 L. fall., che stabilisce la legittimazione processuale del curatore
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18755 dello scorso 5 settembre, ha ribadito un importante concetto relativo all’effetto che l’ammissione alla procedura di concordato preventivo può avere nei confronti del contribuente.
In sintesi, è stato affermato, in coerenza con la pregressa giurisprudenza, che nel concordato preventivo il debitore mantiene la legittimazione processuale, che non viene trasferita in capo al commissario giudiziale: per questa ragione, se il contribuente, dopo l’assoggettamento a concordato, è notificatario di un accertamento relativo ad annualità pregresse, o di un diniego di rimborso o di un qualsivoglia atto impositivo, può ricorrere in proprio e non mediante il commissario giudiziale.
Ciò trae fondamento dall’art. 167 della L. fall., che, ...
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