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Legittimazione «esclusiva» del contribuente in concordato preventivo

Non esiste nel concordato una norma analoga all’art. 43 L. fall., che stabilisce la legittimazione processuale del curatore

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 13 settembre 2014

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18755 dello scorso 5 settembre, ha ribadito un importante concetto relativo all’effetto che l’ammissione alla procedura di concordato preventivo può avere nei confronti del contribuente.
In sintesi, è stato affermato, in coerenza con la pregressa giurisprudenza, che nel concordato preventivo il debitore mantiene la legittimazione processuale, che non viene trasferita in capo al commissario giudiziale: per questa ragione, se il contribuente, dopo l’assoggettamento a concordato, è notificatario di un accertamento relativo ad annualità pregresse, o di un diniego di rimborso o di un qualsivoglia atto impositivo, può ricorrere in proprio e non mediante il commissario giudiziale.

Ciò trae fondamento dall’art. 167 della L. fall., che, ...

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