Limiti all’espropriazione della prima casa con effetto retroattivo
La Suprema Corte afferma però che rimane la pignorabilità della prima casa, anche se è inibita l’esecuzione vera e propria
L’espropriazione immobiliare, grazie alle modifiche che il DL 69/2013 ha apportato all’art. 76 del DPR 602/73, è inibita, in ogni caso e a prescindere dall’entità del debito da riscuotere, per l’abitazione principale, se essa costituisce l’unico immobile di proprietà del contribuente e questo vi risiede anagraficamente, con eccezione degli immobili di lusso, delle ville e dei castelli (è stato anche introdotto un limite generale all’espropriazione immobiliare, in quanto, ora, se il valore complessivo del debito non supera i 120.000 euro, essa è inibita).
È dunque necessario che la casa di abitazione sia adibita, appunto, ad “uso abitativo”, e ciò concerne la classificazione catastale del bene e non la destinazione di fatto, per cui sono ad esempio
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