Nella «231», sui flussi informativi ampio spazio all’autonomia privata dell’ente
È compito dell’organo amministrativo prevedere idonei strumenti per consentire all’Organismo di vigilanza di ricevere periodicamente i report
L’art. 6, comma 2, lett. d) del DLgs. 231/2001 richiede che il modello organizzativo preveda degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso (ovvero dell’Organismo di vigilanza). Dalla lettura di tale articolo, si evince l’assenza di regole specifiche in tema di flussi informativi, lasciando pertanto ampio spazio all’autonomia privata dell’ente. È quindi compito dell’organo amministrativo prevedere, o creare ex novo, idonei strumenti, procedure e canali di informazione (indirizzo di posta elettronica, numero fax dedicati ecc..) atti a consentire all’organismo di vigilanza di: ricevere periodicamente report dalle aree sensibili ai reati presupposto; essere tempestivamente ...
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