Per la bancarotta patrimoniale basta rappresentarsi il pericolo per i creditori
Oggetto del dolo non è la consapevolezza del dissesto ma la rappresentazione della pericolosità della condotta per la garanzia patrimoniale
La bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 comma 1 del RD 267/42) è reato di pericolo rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela dei creditori; pericolo che deve essere oggetto di rappresentazione da parte del soggetto agente. A precisarlo è la sentenza n. 40981 della Cassazione depositata ieri.
Innanzitutto, trova ennesima conferma il rigetto della soluzione adottata da Cassazione n. 47502/2012, secondo la quale nella bancarotta fraudolenta patrimoniale lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere altresì sorretto dall’elemento soggettivo del dolo. In realtà – osserva ...
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