Agevolazioni prima casa, dichiarazione tardiva ammessa anche per l’usucapione
La possibilità è prevista nel caso in cui le dichiarazioni per fruire delle agevolazioni non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 90 di ieri, ritorna sul tema delle dichiarazioni tardive per la richiesta delle agevolazioni prima casa nell’ambito di un acquisto per usucapione.
Già a suo tempo, con la risoluzione n. 25 del 20 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate, conformandosi all’orientamento della Cassazione, aveva affermato che le agevolazioni “prima casa” trovano applicazione anche nel caso di acquisto tramite il citato istituto. Infatti, secondo un recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 16 dicembre 2008 n. 29371 e 15 gennaio 2010 n. 581, Cass. 7 giugno 2013 n. 14398), il trattamento agevolativo previsto per il trasferimento della prima casa è applicabile, in relazione all’imposta di registro, anche alle sentenze dichiarative
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