La Consulta non si pronuncia sulla «sterilizzazione» documentale
Con l’ordinanza n. 26/2015 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 comma 4 del DPR 600/73
La Commissione tributaria provinciale di Como, mediante l’ordinanza di rimessione n. 133 del 2014, aveva sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 32 comma 4 del DPR 600/73 (si veda “Redditometro, inutilizzabilità dei dati non esibiti al vaglio della Consulta” del 28 agosto 2014).
La norma, da tempo criticata da più parti, specie per l’uso che ne viene fatto in giudizio dalla parte pubblica, sancisce che i dati, le notizie e i documenti non addotti in sede accertativa non possono più essere utilizzati in momenti procedurali successivi, sia amministrativi che processuali.
Ieri, con l’ordinanza n. 26, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione per motivi processuali, per cui la stessa non è stata oggetto
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