In Gazzetta il decreto sul bonus per la ristrutturazione delle sale cinematografiche
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 di ieri, il DM 12 febbraio 2015 che contiene le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta alle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico.
Si ricorda infatti che l’art. 6 comma 2-bis del DL 83/2014 convertito con modificazioni, per favorire l’offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, riconosce alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi ex art. 3 del DLgs. 28/2004 che abbiano i requisiti della piccola o media impresa, per gli anni 2015 e 2016 un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L’intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980 e il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro, ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Ora il decreto 12 febbraio 2015 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato ieri fissa nello specifico le tipologie di soggetti e gli interventi ammissibili al credito d’imposta, la misura e l’utilizzabilità di quest’ultimo, le spese ammissibili all’agevolazione, la procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta, i limiti complessivi di spesa e le cause di revoca di tale credito.
Il decreto specifica che, entro e non oltre novanta giorni dal termine dei lavori o acquisto dei beni, le imprese interessate devono presentare al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per
il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 1, secondo modalità telematiche definite con decreto dal Direttore generale per il cinema dello stesso Ministero di prossima emanazione. Il decreto elenca anche la documentazione che deve essere presentata contestualmente alla richiesta.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, devono essere specificati:
- la tipologia degli interventi eleggibili, il costo dei singoli interventi e il costo complessivo;
- l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d’imposta spettante.
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 2 e 4 del decreto, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante. (Redazione)
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