In Gazzetta il decreto sul bonus per la ristrutturazione delle sale cinematografiche
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 di ieri, il DM 12 febbraio 2015 che contiene le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta alle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico.
Si ricorda infatti che l’art. 6 comma 2-bis del DL 83/2014 convertito con modificazioni, per favorire l’offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, riconosce alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi ex art. 3 del DLgs. 28/2004 che abbiano i requisiti della piccola o media impresa, per gli anni 2015 e 2016 un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L’intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980 e il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro, ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Ora il decreto 12 febbraio 2015 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato ieri fissa nello specifico le tipologie di soggetti e gli interventi ammissibili al credito d’imposta, la misura e l’utilizzabilità di quest’ultimo, le spese ammissibili all’agevolazione, la procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta, i limiti complessivi di spesa e le cause di revoca di tale credito.
Il decreto specifica che, entro e non oltre  novanta  giorni  dal  termine  dei  lavori  o acquisto dei beni, le imprese interessate devono presentare al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo apposita  domanda  per
il riconoscimento del credito d’imposta di cui  all’art.  1,  secondo modalità telematiche definite con decreto dal Direttore generale per il cinema dello stesso Ministero di prossima emanazione. Il decreto elenca anche la documentazione che deve essere presentata contestualmente alla richiesta.
Nella domanda,  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’impresa, devono essere specificati:
- la tipologia degli interventi eleggibili, il costo dei singoli interventi e il costo complessivo;
- l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d’imposta spettante.
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica,  da  parte del Ministero, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 2 e 4 del decreto,  nonché nei limiti delle  risorse  disponibili.  Entro  sessanta  giorni  dal termine di  presentazione  delle  domande,  il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione  e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante. (Redazione)
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