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Ricorso tardivo ammesso per rinvenimento successivo di documenti

La Cassazione adotta un’interpretazione estensiva della rimessione in termini, valorizzando la tutela della difesa

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 18 agosto 2015

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L’art. 153, comma 2 del codice di procedura civile sancisce espressamente: “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
Tradizionalmente, tale norma, operante pure in ambito processuale tributario, legittima il ricorso (o altro atto del contenzioso, si pensi all’appello o alla riassunzione in rinvio) anche oltre il termine previsto quando il mancato rispetto di ciò sia dovuto, in breve, a caso fortuito o forza maggiore.

Sono, come intuibile, situazioni molto circoscritte, come l’impossibilità di rispetto del termine a causa di calamità naturali o altri fatti eccezionali (non è stato dato rilievo alla malattia del difensore, come evidenziato su Eutekne.info, “Rimessione ...

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