Raddoppio non operante per le denunce della polizia giudiziaria
Desta perplessità l’invio delle risultanze penali all’Ufficio e la trasmissione della denuncia ad opera di quest’ultimo
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che, in caso di violazione tributaria integrante gli estremi, per un reato fiscale disciplinato dal DLgs. 74/2000, dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 331 del codice di procedura penale, i termini di decadenza sono raddoppiati in merito al periodo d’imposta in cui l’irregolarità è stata commessa.
In un tema così delicato, che causa effetti pregiudizievoli per i contribuenti, non è ammessa alcuna interpretazione estensiva né, a maggior ragione, analogica.
Pertanto, il raddoppio opera a condizione che emergano indizi di reità in merito non ad un qualsivoglia reato tributario, ma ad un reato normato dal DLgs. 74/2000 (sicché, ad esempio, non causa il raddoppio la commissione del delitto di inottemperanza agli ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41