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«Nuovo» raddoppio dei termini legato alla notifica entro il 2 settembre

Dovrebbe avere rilievo la data di consegna/spedizione dell’accertamento, e non quella di ricezione

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 20 agosto 2015

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Come già evidenziato su Eutekne.info, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. 128/2015, ove, oltre all’abuso del diritto, si chiarisce l’ambito applicativo del raddoppio dei termini per violazioni penali (si veda “In Gazzetta il decreto su abuso del diritto e raddoppio dei termini” del 19 agosto 2015).

Si prevede, in sintesi, che, contrariamente all’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2011, il raddoppio operi a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa prima che sia spirato l’ordinario termine decadenziale. Ad esempio, l’annualità 2012, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, decade il 31 dicembre 2017, quindi la denuncia, affinché il raddoppio sussista, va inoltrata entro

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