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Programma di liquidazione non oltre 180 giorni dalla sentenza di fallimento

L’inosservanza dei termini di predisposizione, se priva di un giustificato motivo, costituisce causa di revoca dell’incarico per il curatore

/ Michele BANA

Venerdì, 4 settembre 2015

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L’art. 6 del DL 83/2015, convertito dalla Legge 132/2015 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del programma di liquidazione del curatore fallimentare.
In primo luogo, la disposizione – applicabile ai fallimenti dichiarati successivamente al 27 giugno 2015 – ha modificato il comma 1 dell’art. 104-ter del RD 267/42 (L. fall.), stabilendo che, fermo restando il termine di 60 giorni dalla redazione dell’inventario, il programma di liquidazione deve essere predisposto, in ogni caso, non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento: il mancato rispetto di quest’ultimo termine, senza giustificato motivo, costituisce una giusta causa di revoca del curatore.

È stato, inoltre, ampliato il contenuto del programma di liquidazione, mediante l’inserimento ...

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